lunedì 28 gennaio 2013

DEPURATORE INGAUNO: Tra i due litiganti...l'EUROPA SANZIONA!!!!!!!

Mentre si litiga come alle elementari su chi ha torto o ragione sarebbe utile fare chiarezza una volta per tutte sulla questione Depuratore e Sanzioni Europee!!!

Noi siamo STATI CONDANNATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA AL PAGAMENTO DI UNA MULTA DI DIVERSE DECINE DI MILIONI DI EURO!!!

Ci son Atti Ufficiali, la sentenza 565/10 della Corte di Giustizia Europea!! ma perchè continuare con l'ipocrisia dicendo che "si lavora per non incorrere nelle sanzioni europee"??? è una questione politica ma soprattutto ECONOMICA!!! Alla fine, il conto salatissimo che la repubblica Italiana dovrà pagare verrà scaricato totalmente sulle nostre spalle!!!



l'estratto della sentenza:

(...)Contesto normativo
2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
(...)
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.
Procedimento precontenzioso
7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.


(...)33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

(...) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.



La smettiamo quindi di prendere in giro gli albenganesi e gli italiani tutti?? grazie!

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